Sicurezza sul Cantiere
Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs. 81
Modalità d'erogazione
Le prestazioni professionali prevedono, in funzione della tipologia di incarico, della complessità delle opere e dell’ubicazione delle stesse: Sopralluoghi in cantiere, raccolta documentazione, progetto, coordinamento e controllo esecuzione dei lavori, controllo materiali, pratiche presso gli Enti di competenza, certificazioni.
Sicurezza sul Cantiere, Lavori di architettura ed ingegneria civile ed industriale. Autorizzazioni presso Enti di competenza, Comuni, Province, Parchi, Fiere , ecc. Direzione lavori di cantieri di nuove realizzazioni, ristrutturazioni.
Attività edili: cantieri temporanei o mobili
Rispetto alla legge 626/1994, il D.Lgs. 81/2008 ha aggiunto una serie di norme che prevedono una tutela più ampia per i lavoratori che svolgono attività nel settore delle costruzioni.
In particolare le disposizioni si riferiscono alle misure elaborate dal legislatore per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, sicurezza sul cantiere.
Per cantieri temporanei o mobili si intendono tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche.
Non sono inclusi in questa definizione tutte le attività svolte nella in ambito minerario, nel settore dell’estrazione e dell’immagazzinamento degli idrocarburi, le attività esercitate in mare, e quelle che riguardano la televisione, il cinema o il teatro, a patto che non richiedano l’installazione di un cantiere.
Il Testo Unico ha introdotto anche una serie di novità che riguardano i soggetti inclusi nel campo di applicazione:
il responsabile dei lavori può essere lo stesso progettista o il direttore dei lavori;
il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che già in precedenza non poteva essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici, attualmente non può nemmeno svolgere il ruolo di dipendente o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Per la prima volta si fa riferimento anche alla nozione di impresa affidataria, e di committente. La prima è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Il secondo è invece la persona che commissiona la realizzazione del lavoro. Tra gli obblighi principali del committente o del responsabile dei lavori, rientrano:
il rispetto dei principi e delle misure generali di tutela nelle fasi di progettazione dell’opera, per consentire di pianificare i lavori tenendo conto degli spazi e delle tecniche necessarie alla salvaguardia dei lavoratori che svolgeranno successivamente le attività all’interno del cantiere;
la nomina del CSP, se all’interno del cantiere deve operare più di un’impresa;
la constatazione dell’idoneità tecnica professionale dei lavoratori forniti dalle imprese e delle imprese stesse che partecipano ai lavori all’interno del cantiere;
la comunicazione all’amministrazione comunale di appartenenza, insieme alla denuncia di inizio attività (DIA), dei nominativi delle imprese che svolgono i lavori;
la nomina del CSE, precedente l’inizio dell’esecuzione dei lavori, se sin dal principio sono richieste più imprese ad eseguire i lavori.
Infine sul committente o sul responsabile dei lavori ricade un importantissimo obbligo, cioè la comunicazione, in un periodo anteriore all’inizio dei lavori, della notifica preliminare all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. Questa notifica rappresenta il documento che indica tutti i dati riguardanti il cantiere, compresi i soggetti posti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Sicurezza sul cantiere