Prevenire è Sempre Meglio che Curare…


Medicina del Lavoro

Nomina del medico competente


Nomina del medico competente



Target di riferimento

Tutte le aziende in cui i lavoratori siano esposti a rischi elevati quali, ad esempio, quello chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale carichi, esposizione ad amianto, piombo, agenti pericolosi. Rientrano nelle tipologie di lavoratori per le quali la nomina del medico aziendale è obbligatoria anche quelle dei videoterminalisti ( con più di 20 ore a settimana davanti al monitor del computer) e lavori notturni.



Riferimenti Legislativi

Art. 18 e 41 D.Lgs. 81/08



Sanzioni

In caso di inadempimento, arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 al datore di lavoro e al dirigente.



Modalità d'erogazione

Il Medico Competente designato deve: Effettuare sopralluogo “ambientale” in azienda per la raccolta dei dati e la formalizzazione della nomina; Predisporre il “Piano Sanitario” identificando, per ogni addetto (e relativa mansione), i possibili rischi riscontrati e le necessarie visite a cui debba essere sottoposto; Effettuare tutte le visite (periodiche di idoneità e/o specialistiche) richieste; Predisporre una “Cartella Sanitaria” personale per ogni addetto; Sulla base dei referti/esiti di visite/esami, riportare lo stato di idoneità o meno di ogni addetto alla mansione assegnatagli; Tenere costantemente sotto controllo i documenti predisposti.



Note al servizio

Sempre venduto con MED VMG.



Scadenza del servizio

La periodicità dei sopralluoghi legati alla sola nomina è almeno annuale.




Il Medico Competente deve essere nominato nei casi previsti dalla normativa vigente; più precisamente, in tutte quelle aziende i cui dipendenti sono soggetti a rischi specifici per la salute elencati nel D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. In linea generale possiamo affermare che, sono soggette alla nomina del medico competente le aziende i cui dipendenti sono sottoposti e dunque esposti a: Lavorazioni industriali, elencate nella tabella annessa al decreto, che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive; Lavorazioni nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo, all’amianto;
Rischio di esposizione ad agenti chimici, fisici (rumore, vibrazioni, di taglio, movimenti ripetitivi) e biologici; Rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti; Movimentazione manuale dei carichi; Uso di attrezzature munite di videoterminali; Rischio di esposizioni ad agenti cancerogeni e mutageni; Rischio silicosi.
L’attività di consulenza professionale per la Medicina del Lavoro si svolgerà attraverso le seguenti prestazioni professionali: Collaborazione, sulla base delle specifiche conoscenze, alla predisposizione dell’attuazione delle misure di sicurezza per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori; Informazione del personale sui rischi lavorativi e sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti, fornendo a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Partecipazione alla redazione del documento di Valutazione dei Rischi; Assistenza all’individuazione delle misure preventive e protettive; Collaborazione alla preparazione e all’ottimale funzionamento del servizio di Primo Soccorso; Informazione ad ogni lavoratore interessato sui risultati degli accertamenti sanitari effettuati e, a richiesta dello stesso; Effettuazione di almeno una volta l’anno, preferibilmente congiuntamente con il RSPP, di un sopralluogo negli ambienti di lavoro; Informazione e aggiornamento sulle normative in materia di prevenzione infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro; Effettuazione le visite mediche preventivamente i lavoratori, per certificarne l’idoneità alla mansione, stabilisce ed aggiorna le cartelle di tutti gli assunti; Effettuazione periodicamente le visite di controllo; Segnalazione della necessità di ulteriori indagini da parte di medici specialistici.
Il medico competente / medico del lavoro è tenuto al segreto professionale, e non può in nessun caso divulgare argomenti espressi nella cartella sanitaria o acquisiti durante i colloqui. Solo i seguenti termini, con eventuali prescrizioni e/o limitazioni lavorative, devono essere comunicati al Datore di lavoro e/o al RSPP: idoneo/a alla mansione specifica, idoneo/a con le seguenti prescrizioni e/o limitazioni, non idoneo/a alla mansione specifica.