Target di riferimento
Tutte le aziende con almeno un lavoratore dipendente o equiparato.
Tutte le aziende con almeno un lavoratore dipendente o equiparato.
D.LGS. Del 9 Aprile 2008 N°81
in caso di inadempimento, il datore di lavoro é punibile con ammenda da € 500 a € 3.000 circa.
Il consulente designato quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, collabora con il Datore di Lavoro al fine di:
individuare i fattori di rischio e valutarne l’entità
individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
elaborare le misure preventive e protettive;
stabilire i sistemi di controllo e mantenimento di tali misure;
elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
Il D.Lgs. 626/94 non prevede responsabilità ne sanzioni specifiche per questa figura.
Ciò è dovuto al fatto che il RSPP non ha a priori potere decisionale o di spesa, ma solo funzioni consultive.
La nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione viene inviata alla ASL di Competenza ed allâIspettorato del Lavoro.
Il servizio si intende a tempo indeterminato, fino a disdetta della nomina stessa che
dovrà essere tempestivamente comunicata alle autorità competenti.