Prova di Evacuazione
Sicurezza sul Lavoro


Prova di Evacuazione
Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs. 81


Realizzazione E Stesura Del Documento



Target di riferimento

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 10/03/98, ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.
Il piano di emergenza è obbligatorio per le aziende dove il numero massimo affollamento prevedibile è superiore a 10 persone e nelle aziende/edifici soggetti al Certificato di Prevenzione Incendi (si veda il D.M. 16/02/1982).



Riferimenti Legislativi

D.LGS. Del 9 Aprile 2008 N°81



Sanzioni

In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con: Arresto da 3 a 6 mesi, ammenda da € 2.000 a € 5.000. (Art.46 comma 2 del D.Lgs 81/08)



Modalità d'erogazione

€Riunione con i dipendenti e con gli addetti alle emergenza per la pianificazione della prova di evacuazione;
Simulazione della procedura di allarme;
Riunione finale per resoconto simulazione.



Note al Servizio

Al termine della prova viene rilasciato un verbale di avvenuta prova di evacuazione.



Scadenza del servizio

La prova di evacuazione dai locali deve essere ripetuta annualmente.





La Prova Evacuazione ha l’obiettivo di simulare una situazione di emergenza, durante la quale verrà effettuata l’evacuazione dell’edificio percorrendo le vie di fuga. Lo scopo è la familiarizzazione con un’eventuale situazione di emergenza. Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 10/03/98, ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. Il piano di emergenza è obbligatorio per le aziende dove il numero massimo affollamento prevedibile è superiore a 10 persone e nelle aziende/edifici soggetti al Certificato di Prevenzione Incendi (si veda il D.M. 16/02/1982)