Target di riferimento
Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo.
Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo.
D.LGS. Del 9 Aprile 2008 N°81 Titolo I Sez. Ii Art. N°28-29, Testo unico 81
☛ Per la mancata valutazione dei rischi, il datore di lavoro è punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da € 5.000 a 15.000 (art 55 comma 1).
☛ Per l’omessa elaborazione del DVR secondo le modalità di cui all’articolo 29, il datore di lavoro è punito con l’ammenda da € 3.000 a 9.000 euro (art. 55 comma 3).
☛ Inoltre, la mancata elaborazione del DVR costituisce una violazione grave (come specificato all’ALLEGATO I del Testo Unico), e, l’accertamento della reiterazione può comportare la “sospensione dell’attività imprenditoriale”.
Il sopralluogo tecnico ha durata variabile a seconda della complessità della realtà aziendale e dalla presenza di documentazione/informazioni all’interno dell’Azienda. Predisposizione della relazione. Consegna della documentazione redatta.
L’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio deve essere effettuato in occasione di variazione dei livelli di rischio e/o dei processi di lavoro, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Nelle ipotesi di cui sopra, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Un’aggiornamento è comunque necessario annualmente.