Prevenzione Incendi


Prevenzione Incendi

Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi



Cos'è?

Il certificato di prevenzione incendi (CPI) è un attestato che certifica il rispetto della normativa prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Il certificato è rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Il CPI certifica quindi che la situazione verificata dai vigili del fuoco è conforme alle norme antincendio.

Il CPI deve essere rinnovato periodicamente e/o a seguito di modifiche sostanziali dell’attività.



A chi si rivolge?

E’ necessario predisporre/rinnovare il CPI nel caso in cui si vogliano apportare modifiche ad una delle attività riportate nell’allegato I del d.P.R. 151/11



I nostri servizi:

Sopralluogo presso l’azienda per raccolta informazioni.
Consulenza circa le modifiche da apportare all’attività al fine di ottenere il CPI.
Elaborazione della documentazione tecnico progettuale predisposta sulla base delle istruzioni del Comando Provinciale VV.FF.



Modalità di svolgimento:

Il sopralluogo tecnico ha durata variabile a seconda della complessità della realtà aziendale e dalla presenza di documentazione/informazioni già all’interno dell’Azienda.







Prima dello scadere del periodo di validità del Certificato di Prevenzione Incendi i titolari delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco sono tenuti a presentare l’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, ma cosa bisogna fare se il CPI è già scaduto? Questa informativa fornirà alcune indicazioni inerenti l’attestazione del rinnovo periodico, anche sulla base di chiarimenti forniti a riguardo dalla Nota del Ministero dell’Interno n° 5555 del 18 aprile 2012 e dal D.M. 7 agosto 2012. L’art. 5 del D.P.R. 1 agosto 2011, n.151 introduce e disciplina l’istituto dell’Attestazione di Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio, che ha sostituito, stravolgendone il significato di base, la Richiesta di Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi precedentemente in uso. L’avere sostituito il termine “richiesta” con “attestazione” di rinnovo, infatti, rende manifesta la volontà del Legislatore di investire i titolari delle attività, insieme ai loro professionisti per la prevenzione incendi, di una nuova responsabilità: quella di dichiarare, o meglio, di “asseverare” l’adeguatezza di tutte le misure antincendio presenti presso l’immobile (di seguito si renderà necessario ritornare su questi concetti di “adeguatezza” e di “misure antincendio”).