Prevenzione Incendi


Prevenzione Incendi

Certificato Prevenzione Incendi



Cos'è?

Il certificato di prevenzione incendi (CPI) è un attestato che certifica il rispetto della normativa prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

La documentazione da presentare per ottenere il certificato è sottoscritta dal responsabile dell’attività; l’asseverazione allegata, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza anticendio è sottoscritta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione.

Le dichiarazioni e certificazioni prodotte a corredo in alcuni casi sono sottoscritte dal tecnico incaricato del coordinamento/direzione/sorveglianza lavori, in altri da un professionista antincendio iscritto negli albi del Ministero dell’Interno, come indicato nel d.m. 7 agosto 2012.



A chi si rivolge?

E’ necessario predisporre il CPI nel caso in cui l’attività rientri tra quelle riportate nell’allegato I del D.P.R. 151/11



I nostri servizi:

Sopralluogo presso l’azienda per raccolta informazioni.
Consulenza circa le eventuali modifiche da apportare all’attività al fine di ottenere il CPI.
Elaborazione della documentazione tecnico progettuale predisposta sulla base delle istruzioni del Comando Provinciale VV.FF.



Modalità di svolgimento:

Il sopralluogo tecnico ha durata variabile a seconda della complessità della realtà aziendale e dalla presenza di documentazione/informazioni già all’interno dell’Azienda




Il certificato di prevenzione incendi (CPI) è un attestato che certifica il rispetto della normativa prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il certificato e’ rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Il CPI certifica quindi che la situazione è stata trovata dai vigili del fuoco conforme alle norme antincendio. L’elenco delle attività soggette al certificato è contenuto nella tabella del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98) recante Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. Il 22 settembre 2011 sulla G.U. è stato pubblicato il D.P.R. 1º agosto 2011, n. 151, riguardante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Le nuove tabelle vanno a sostituire le precedenti. Le attività soggette alla prevenzione incendi vengono divise in 3 categorie – A, B, C – in base alla semplicità della struttura. Ad esempio il punto 41 teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive, Nel punto A ci sono i teatri con non più di 25 persone, nel B tra i 26 e i 100, nel C oltre i 100. Si ipotizza che i teatri che tengono 25 posti siano piccoli e quindi semplici da progettare. La differenza tra le tipologie genera iter burocratici diversi:
Categoria A: i vigili del fuoco non valutano preventivamente i progetti. Categoria B e C: Gli enti ed i privati responsabili delle attività, sono tenuti a richiedere al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Successivamente si può iniziare l’attività presentando al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, la segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto. categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni, effettua controlli. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica, e non più il certificato. categoria C, il Comando, entro sessanta giorni, effettua controlli. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.